F F Tribuna Libera: Per i titolari di conto corrente

martedì 21 aprile 2015

Per i titolari di conto corrente


Ricevo e pubblico un intervento dell'avv. Vincenzo Vitale,
responsabile Codacons per la provincia di Brindisi.





CODACONS BRINDISI: A PARTIRE DAL  1° GENNAIO 2014  I TITOLARI DI CONTI CORRENTI  HANNO DIRITTO AL RICALCOLO DEL SALDO DEL CONTO CON ELIMINAZIONE DEL COSTO DELL'ANATOCISMO

Sulla base delle prime pronunce giurisprudenziali sul nuovo art. 120 del Testo Unico Bancario, si può senz'altro ritenere che i correntisti, con decorrenza dal 1° gennaio del 2014, hanno diritto alla  restituzione di quanto pagato a titolo di “anatocismo” .
Il termine anatocismo indica la trasformazione degli interessi scaduti di un debito in capitale, con conseguente applicazione di nuovi interessi sul nuovo capitale e, quindi, anche sugli interessi già maturati.

Storicamente l'anatocismo nelle aperture di credito in conto corrente era prima vietato dall'art.1183 c.c., con conseguente nullità delle clausole che lo prevedevano e diritto dei clienti alla restituzione di quanto indebitamente pagato; poi,  è  stato  consentito  a decorrere dal 1 luglio 2000 per effetto del decreto legislativo  4 agosto  1999, n. 342 e della delibera del CICR (Comitato Interministeriale Credito e Risparmio) del 9/2/2000. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in applicazione dell'art.1, comma 629, legge n.147/2013, che ha modificato il secondo comma dell'art. 120 T.U.B, non è più ammessa la capitalizzazione periodica degli interessi passivi maturati sui rapporti di conto corrente.

Pertanto, tutti i correntisti hanno diritto al ricalcolo del saldo del conto corrente con eliminazione del costo dell'anatocismo  a partire dal 1° gennaio 2014.
Lo hanno affermato due ordinanze collegiali del Tribunale di Milano emesse  il 25 marzo e il 3 aprile 2015 su ricorso di una associazione dei consumatori e degli utenti, ai sensi art. 140, comma 8, del Codice del Consumo.

Ad avviso del Tribunale  di Milano l'espressione, contenuta nel nuovo art.120 del T.U.B, “gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori”, esclude l'anatocismo nei rapporti bancari e cioè l'applicazione di interessi sugli interessi già maturati sul capitale.

Infatti,  la prassi bancaria di capitalizzare trimestralmente gli interessi ha comportato nel corso degli anni enormi costi per i clienti. Si consideri un esempio di calcolo trimestrale degli interessi con un tasso del 10% e un capitale iniziale di € 10.000,00. Quando non si applica l'anatocismo l'interesse trimestrale corrisponde ad € 250,00, quindi ogni trimestre i 10.000,00 euro di capitale fruttano sempre € 250,00. Applicando l'anatocismo solo nel primo trimestre l'interesse sarà sempre € 250,00; nel secondo trimestre l'interesse, poiché si calcolerà su € 10.250,00 (€ 10.000,00 + € 250,00), salirà ad € 256,25; nel terzo trimestre, dovendolo calcolare su € 10.506,25 (€ 10.250,00 + € 256,25), aumenterà ad € 262,66; e così via per i successivi trimestri in cui progressivamente aumenteranno gli interessi da corrispondere alla banca. Peraltro, l'esempio non tiene conto delle commissioni e spese varie che vengono anch'esse capitalizzate trimestralmente facendo lievitare enormemente il debito iniziale nel corso degli anni.

E' evidente che detta prassi oltre ad essere scorretta appare giuridicamente illecita. Di tale parere è, anche, il sopra richiamato Tribunale di Milano che conferma l'illegittimità del comportamento degli istituti bancari, affermando che gli interessi devono essere conteggiati, sulla base del nuovo art. 120 T.U.B., sulla sola sorte capitale e che quindi sono nulle le clausole dei contratti che prevedono l'anatocismo.

L'effetto delle ordinanze del Tribunale di Milano è che le banche dovranno restituire ingenti somme (sono stati stimati  circa  2 miliardi  di euro) e che  ogni correntista  ha diritto di chiedere la restituzione di quanto versato  illegittimamente.
                                                                             
Per il CODACONS
      il Responsabile Provinciale
          (avv. Vincenzo Vitale)




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