F F Tribuna Libera: Intervento dell'avv. Vitale

giovedì 3 luglio 2014

Intervento dell'avv. Vitale


Un nuovo interessante intervento dell'avv. Vincenzo Vitale
responsabile provinciale del Codacons


LE BANCHE E LE POSTE NON POSSONO TRATTENERE LE SOMME DEGLI EREDI SOLO PERCHÉ UNO DI LORO NON FIRMA LA QUIETANZA 

E' prassi delle banche, ma anche di Poste Italiane, non svincolare i crediti del defunto se tutti gli eredi contestualmente non sottoscrivono la quietanza di pagamento. La tesi delle banche e di Poste italiane è che se manca l'accordo di tutti gli aventi diritto (divisione contrattuale o amichevole), esse non possono procedere alla liquidazione delle quote a favore dei coeredi e che quest'ultimi, per avere diritto alla loro quota, devono proporre prima un'azione di divisione giudiziale dinanzi al competente Tribunale. 

 Tale tesi - com'è ovvio - porta un enorme vantaggio alle casse degli intermediari. Infatti, ove gli importi del de cuius siano irrisori, l'erede, considerati i tempi lunghi del processo , ma soprattutto i relativi costi (di norma superiori alla quota loro dovuta), desisterà dall'intraprendere un'azione giudiziale di divisione e le somme rimarranno nella disponibilità dell'Intermediario. Ma se anche l'erede decidesse di intraprendere tale tipo d'azione, l'intermediario continuerà a percepire oneri e spese su un rapporto bancario che, con la liquidazione della quota, dovrebbe essere ritenuto estinto. 

 La questione riguarda milioni di utenti giacché sono tanti coloro che, prima di morire, hanno una piccola somma depositata in banca o alle poste (su un conto corrente o un libretto di deposito) e se qualcuno degli eredi – per le più svariate ragioni - non firma la quietanza contestualmente agli altri, la banca e Poste Italiane non svincolano le somme appartenenti al de cuius. Anche quando due associati Codacons hanno lamentato la mancata liquidazione delle somme ancora esistenti sul c/c del de cuius, secondo le rispettive quote ereditarie (€ 1.723,00 ad uno di essi e € 430,00 all'altro), la locale filiale della banca, prima, e la Capogruppo, dopo, hanno rifiutato la liquidazione ai due, sostenendo appunto che, in mancanza di accordo con il terzo erede ( che nella fattispecie si rifiutava di firmare la quietanza), vi avrebbe provveduto “solo in presenza dell'apposito provvedimento giudiziale di divisione” (e cioè dopo almeno cinque anni, considerati i tempi di un processo di divisione). 

Tale tesi non ha consistenza giuridica; il pagamento della somma di denaro di spettanza dell'erede non può essere subordinata al consenso prestato da tutti gli altri coeredi. Infatti, il Giudice di Pace di Ceglie Messapica, su richiesta dei due associati Codacons, ha ingiunto alla banca di pagare le somme loro spettanti e la banca ha pagato il suo debito, senza proporre opposizione a tale decreto. Tale comportamento della banca conferma che, in tema di crediti facenti parte di una comunione ereditaria, i singoli coeredi possono pretendere il pagamento della loro quota e che, quindi, gli intermediari non possono rifiutarsi di liquidarla. 

 Per il Codacons 
 (avv. Vincenzo Vitale)


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