Ricevo e pubblico questa interrogazione del consigliere comunale Tommaso Argentiero - rivolta al Sindaco e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio, al Segretario Comunale ed al Collegio dei Revisori dei Conti - e che riguarda l'affidamento di un incarico esterno di assistenza fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Seguite bene le date citate nel testo della determina.
PREMESSO CHE:
- con verbale n. 94, del 04.10.2011, ad oggetto “Verifica adempimenti IRAP e mod. 770 relativi all’anno d’imposta 2010”, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Ceglie Messapica verificava che la Dichiarazione IRAP 2010 era stata presentata nei termini, in data 28.09.2011;
- con verbale n.95, del 11.10.2011, ad oggetto “ Verifica adempimenti in materia di IVA”, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Ceglie Messapica verificava che la Dichiarazione IVA 2011, anno d’imposta 2010, era stata presentata nei termini con UNICO enti non commerciali, in data 28.09.201;
in data 30.09.2011 con prot. n. 22704 il Comune di Ceglie riceveva una offerta dal Rag. Cosimo Quaranta di Francavilla Fontana per prestazioni professionali per la redazione trasmissione della Dichiarazione IVA 2011 ( periodo d’imposta 2010) e la redazione e Dichiarazione IRAP 2011 (anno d’imposta 2010), per le predette prestazioni l’onorario è di Euro 1200,00;
- con Determina n. 427, del 30.09.2011, il Responsabile del Servizio Bilancio e Ragioneria affidava al rag. Cosimo Quaranta l’incarico di assistenza fiscale in materia di IVA e IRAP per l’esercizio 2010,
CONSIDERATO CHE:
- negli anni precedenti alle redazioni e trasmissioni delle Dichiarazioni IVA e IRAP il Comune di Ceglie Messapica aveva adempiuto con dipendenti dell’ente, senza fare ricorso a incarico esterno;
- l’art. 6, comma 7 della legge 3 agosto 2010, n.122, oltre a porre limiti di spesa all’affidamento per incarichi di consulenza ad esterni ( il 20% della spesa sostenuta nel 2009), impone alle amministrazioni comunali “al fine di valorizzare le professionalità interne” di verificare attentamente se il tipo di prestazione richiesto possa essere affidato a professionalità interne all’amministrazione; - l’affidamento di incarichi in assenza dei presupposti indicati dall’art. 6 della Legge 122 costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CHIEDE:
1) In riferimento all’art. 6, comma 7 della legge 3 agosto 2010, n. 122, che mira a valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, come giustifica il ricorso all’affidamento a consulente esterno per le redazioni e trasmissioni delle Dichiarazioni IVA e IRAP anno d’imposta 2010, considerato che negli anni precedenti a questi adempimenti il Comune di Ceglie Messapica aveva provveduto con proprio personale.
2) Com’è possibile giustificare l’affidamento il 30.09.2011 dell’incarico di consulenza al professionista, due giorni dopo la regolare presentazione delle Dichiarazioni IVA e IRAP, che costituiva l’oggetto dell’incarico stesso, avvenute il 28.09.2011, così come verificato dal Collegio dei Revisori dei Conti.
3) Non ritiene opportuno invitare il responsabile dell’Area Bilancio e Ragioneria a Revocare la Determina n. 472 del 30.09.2011, considerato che le redazioni e trasmissioni delle Dichiarazioni IVA e IRAP del Comune di Ceglie Messapica erano state già presentate due giorni prima;
4) Prima di affidare, impropriamente, l’incarico al Rag, Cosimo Quaranta è stato verificato se il professionista era eventualmente consulente privato di componenti dell’Amministrazione Comunale.
Alla presente interrogazione si richiede risposta scritta.
Ceglie Messapica 06.12.2011
Tommaso Argentiero
Consigliere Comunale “Noi con Federico”