F F Tribuna Libera: “Divieto di accesso” al Comune di Ceglie

giovedì 19 gennaio 2012

“Divieto di accesso” al Comune di Ceglie


Un consigliere comunale dell'opposizione, Tommaso Argentiero, fa richiesta di accesso agli atti in riferimento ad una serie di determine comunali.


Come è noto, la legge alla base dell'ordinamento degli enti locali (il d. lgs 267/2000) stabilisce che: “I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonche' dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.
Nel caso di cui parliamo oggi però la richiesta in questione viene ritenuta “inaccessibile” (termine giuridicamente improprio dal momento che l'eventuale inaccessibilità può riguardare gli atti, non la richiesta in sé) dal momento che rappresenterebbe “una richiesta onerosa che intralcia il corretto esercizio dell'attività amministrativa”.

Cliccando qui potete leggere tutto (c'è anche una lettera inviata da Argentiero al Presidente del Consiglio comunale al riguardo)


Viene citata, nella motivazione del diniego, una sentenza del Consiglio di Stato che ricorda come “sono inaccessibili le richieste generiche ed indeterminate che non consentono una esatta individuazione dell'oggetto e le richieste che prevaricano i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, compromettendo la corretta funzionalità dell'azione amministrativa”.
C'è da dire che il numero degli atti richiesti da Argentiero era effettivamente non piccolo. Ma riteniamo che il diniego dell'accesso non sia da questo punto di vista giustificabile. Intanto la richiesta non la si può considerare “generica e/o indeterminata” dal momento che erano indicati espressamente i numeri degli atti dei quali si richiedeva l'accesso.


Certamente mettere a disposizione subito tutti gli atti richiesti sarebbe stato oneroso ed effettivamente avrebbe potuto“intasare” l'attività degli uffici. Ma ciò non può causare automaticamente il “no” all'accesso che resta un diritto essenziale per lo svolgimento della funzione di controllo politico amministrativo da parte di un consigliere.
Infatti proprio il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4855/2006 ha stabilito, tra le altre cose, che: “... in ogni caso, nei limiti del ragionevole e del più celermente possibile, qualora l’esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, potrebbe la stessa essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente”.
Quindi il rilascio delle copie degli atti sarebbe potuto essere opportunamente dilazionato nel tempo da parte del responsabile del procedimento al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l’esigenza di assicurare l’adempimento dell’attività ordinaria.
Negare in toto l'accesso agli atti, sulla base di quella motivazione, non credo sia stata la scelta migliore.

E ad ogni modo, se – come in tutti i siti istituzionali di Comuni e Province che potete consultare online – fosse stata istituita un'apposita sezione del sito del Comune nel quale inserire tutti gli atti (delibere, determine, ecc.) liberamente consultabili non ci sarebbe stata tutta questa vicenda.
Non si capisce perchè, infatti, dopo un po' di tempo dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio online, di tutti i provvedimenti amministrativi comunali non vi sia più traccia, restando in archivio solo l'oggetto (cioè il titolo) dei provvedimenti stessi.
Non solo per i consiglieri, ma anche per i semplici cittadini, è così impossibile la consultazione. Perchè?



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