Tempo
fa, avevamo parlato dell'accorpamento
delle scuole d'infanzia, elementari e medie di Ceglie in un due
Istituti comprensivi. Il
primo Circolo Didattico “De
Amicis”
sarebbe stato accorpato alla scuola secondaria di primo grado plesso
due - “Giovanni
Pascoli”,
mentre il Secondo Circolo “Giovanni
Bosco”
sarebbe accorpato alla scuola secondaria di primo grado plesso uno –
ex “Leonardo
da Vinci”.
Il
primo Istituto comprensivo prevedeva 854 alunni e il secondo 884.
Questo
sulla base di un obbligo imposto dalla legge statale. Questa legge fu impugnata da alcune regioni, tra cui la Puglia,
davanti alla Corte Costituzionale.
Alcuni giorni fa l'articolo che prevedeva questo obbligo è stato dichiarato incostituzionale dalla Consulta e quindi abrogato.
Alcuni giorni fa l'articolo che prevedeva questo obbligo è stato dichiarato incostituzionale dalla Consulta e quindi abrogato.
Dal
Sole24
ore:
La
Corte costituzionale ha bocciato, con la sentenza 147 del 2012
(presidente Alfonso Quaranta, giudice redattore Sergio Mattarella),
una parte della manovra estiva del 2011 varata dal Governo Berlusconi
alla vigilia della crisi dello spread. Accogliendo parzialmente i
ricorsi, che la Corte ha deciso di trattare unitariamente, delle
Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, Sicilia, Puglia e
Basilicata, i giudici delle leggi hanno dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'articolo 19, comma 4, del decreto legge 98 del
2011, poi legge 111/2011, nella parte che fissava l'obbligo di
accorpamento in istituti comprensivi delle scuole dell'infanzia,
elementari e medie che per acquisire l'autonomia «devono essere
costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni
site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche
caratterizzate da specificità linguistiche».
Secondo
la Consulta l'articolo 19, comma 4, della manovra è
«costituzionalmente illegittimo» per violazione dell'articolo 117,
terzo comma della Costituzione (quello che determina le competenze
legislative di Stato e Regioni), «essendo una norma di dettaglio
dettata in un ambito di competenza concorrente». Infondati invece i
ricorsi sul comma 5, che destina alle scuole che non raggiungono il
numero minimo di allievi previsto, dirigenti scolastici non assunti a
tempo indeterminato oppure già in carica in altre scuole del
territorio.
Resta da capire adesso cosa accadrà dopo questa sentenza della Corte.