Ricevo dal Comune di Ceglie Messapica e pubblico:
ORDINANZA
SINDACALE
n. 51 del 3 agosto 2015
Oggetto:
DIVIETO
DI VENDITA PER ASPORTO, DI SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE IN
BOTTIGLIE DI VETRO DALL’01.08.2015 AL 15.09.2015
- Premesso
che soprattutto durante la stagione estiva si registra nel territorio
comunale, l’abbandono in strade, giardini e piazze di bottiglie e
contenitori da parte di persone che consumano bevande, alcoliche e
non, all’interno di spazi pubblici;
- Constatato
che la predetta situazione assume, in particolare nelle ore notturne,
proporzioni rilevanti ed è fonte di pericolo per l’igiene e
l’incolumità pubblica, per la sicurezza urbana e per il decoro e
la normale convivenza della cittadinanza;
- Considerate
inaccettabili le condizioni nelle quali vengono lasciate vie, piazze
e luoghi pubblici dal punto di vista di bottiglie o contenitori di
vetro presenti a terra;
- Considerato
che il fenomeno descritto è collegato alla vendita per asporto di
bevande alcoliche e non alcoliche, praticata dagli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati e attività
similari presenti nel territorio comunale;
- Ritenuto
necessario intervenire con urgenza al fine di evitare possibili
pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici:
Il
divieto di vendita e somministrazione per gli esercenti sia in forma
fissa che ambulante, di bevande in contenitori, che possano
risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie
di vetro;
Il
divieto per gli avventori di utilizzo di contenitori di vetro di
qualsiasi genere (bicchieri, bottiglie, contenitori, ecc.) nelle
aree pubbliche del centro urbano.
Ritenuto
di limitare l’efficacia del provvedimento dall’05.08.2015 al
15.09.2015, tutti i giorni della settimana dalle ore 22,00 alle ore
06,00;
Fermo
restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai
minori di anni 16 come previsto dall’articolo 689 del Codice
Penale;
Visti
gli l’articoli 50- 54 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali a norma
dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999 n. 265;
Visto
l’articolo 9 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n, 773 Approvazione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
ORDINA
Per
le motivazioni espresse in premessa, nei confronti degli esercenti
attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività
commerciali in sede fissa ed in forma ambulante ed attività
artigianali di produzione e vendita di beni alimentari siti nel
Comune di Ceglie Messapica e dei consumatori:
Il
divieto assoluto di vendita e somministrazione di bevande ed
alimenti in bottiglie o bicchieri di vetro. La somministrazione e la
vendita di bevande e alimenti, devono essere effettuate solo da
personale autorizzato. La consumazione di bevande o alimenti, può
avvenire in bicchieri/contenitori siano essi di plastica o di vetro,
purchè l’utilizzo di bicchiere/contenitore di vetro avvenga
esclusivamente all’interno di locali ed aree del pubblico
esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza dell’attività
legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico.
Il
divieto per i consumatori di utilizzare bottiglie/contenitori di
vetro di qualsiasi genere (bottiglie, bicchieri, ecc.) nelle aree
pubbliche;
I
suddetti divieti hanno efficacia su tutto il territorio comunale
tutti i giorni dall’05.08.2015 al 15.09.2015, dalle ore 22,00 alle
ore 06,00.
AVVERTE
L’inosservanza
delle disposizioni indicate nella presente ordinanza saranno punite
con sanzioni amministrative da €. 25,00 ad €. 500,00, ai sensi
dell’art. 7 bis/c. 1 e 1 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Qualora
l’infrazione sia commessa da titolari di autorizzazioni per
l’attività di somministrazione o di vendita si procederà
all’adozione del provvedimento di sospensione NON INFERIORE A
GIORNI 3 (TRE)
Che
l’inottemperanza al provvedimento di sospensione di cui al punto
precedente può comportare la revoca dell’autorizzazione o la
chiusura dell’attività nel rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di esercizi commerciali.
TRASMETTE
Copia
della presente ordinanza alle forze di polizia presenti sul
territorio per la sua applicazione ed agli organi di stampa per la
diffusione.
INFORMA
Che
contro il presente provvedimento è ammesso:
Il
ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione o ricorso
straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni;
Che
il presente provvedimento sarà pubblicato nei modi e termini di
legge, affisso all’Albo Pretorio del Comune e pubblicizzato
attraverso gli organi di stampa e sul sito internet del Comune.
Ceglie Messapica, 3 agosto 2015
Il sindaco
Luigi Caroli
Tribuna Libera