Ricevo e pubblico un intervento dell'avv. Vincenzo Vitale,
responsabile Codacons per la provincia di Brindisi.
"La concessione di una carta di credito revolving (che permette di effettuare spese, nei limiti del fido accordato, rimborsabili ratealmente con l’addebito di interessi) presuppone la conclusione di un contratto tra il soggetto che mette a disposizione la carta e concede il credito (Banca o Finanziaria) e il soggetto che riceve la carta e che è autorizzato ad usarla.
La società finanziaria non può dunque consegnare la carta di credito in assenza di un precedente contratto che ne legittimi l'uso. La prassi di inviare carte di credito a domicilio, previo contatto telefonico, è dunque illegittima in assenza di apposito contratto scritto. Infatti, l'art. 117 comma 1, Testo Unico Bancario esige, sotto pena di nullità, la forma scritta del contratto bancario.
Alla carenza di forma scritta del contratto non può in alcun modo sopperire il generico riferimento ad un precedente contratto di finanziamento personale, contenente una mera previsione della possibilità di rilasciare al cliente una carta di credito revolving. Trattasi, infatti, di due operazioni economiche distinte e la concessione del credito revolving non può considerarsi operazione effettuata in esecuzione di altro contratto di finanziamento. Va aggiunto che neanche l'indicazione del fido accordato e del tasso di interesse applicato al rapporto negli estratti conto mensili, inviati ex post, sana la nullità del contratto per difetto di forma scritta.
La nullità del contratto determina l'obbligo di restituzione limitato all'ammontare del credito in linea capitale, esclusi interessi e altri accessori sulle somme dovute.
Se risultano pagati somme eccedenti la sorte capitale, il cliente potrà chiederne la restituzione. In questo senso si è espresso più volte l'Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Milano, con motivazione condivisibile".
Per il CODACONS
il Responsabile Provinciale
avv. Vincenzo Vitale